E' molto comune fare confusione tra semplici associazioni e associazioni che abbiano anche la qualifica di onlus.
Esaminiamo quindi le principali differenze.
Le semplici associazioni si costituiscono tramite un atto costitutivo e statuto, da registrare all'Agenzia delle Entrate. Le associazioni onlus, oltre a questo, devono presentare domanda d'iscrizione all'Anagrafe Onlus presso la competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
Riguardo le attività permesse, una normale associazione potrà organizzare con i suoi soci le più svariate attività: culturale, sociale, sportiva, musicale, civica ecc.........
Diversamente, le onlus possono svolgere solo attività di utilità sociale, che sono unicamente quelle previste dal D.Lgs. 1997 n. 460:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Da rilevare che la maggior parte di queste attività devono essere svolte per finalità sociali o verso soggetti svantaggiati come: malati, poveri, drogati, carcerati, fasce deboli della popolazione ecc.....
Inoltre le onlus godono di ulteriori benefici fiscali come la possibilità di partecipare al 5X1000 o la detrazione delle donazioni effettuate.
Per approfondire queste tematiche vi rimandiamo agli articoli del nostro sito sulle associazioni e sulle associazioni-onlus.
Per ulteriori informazioni o richieste di preventivi potete contattare lo studio al numero 328-9687469, alla mail avv.nicolaferrante@gmail.com o visitare il sito www.associazioni.avvocatoferrante.it
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